Prova scritta
Testo dell'Articolo
Sono prove scritte(1) idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702 e i telegrammi [c.c. 2705, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile(2).Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate(3)(4).
Spiegazione e Ratio Legis
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) La prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
(2) Accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo in commento, ovvero le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi, vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Si tratta delle fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail e il verbale di assemblea condominiale.
(3) Comma così modificato dalla L. 22 maggio 2017, n. 81.
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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