La domanda [99, 316 c.p.c.] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [disp. att. 69bis, 80, 128] (1).L'atto di citazione [164, 318, 342, 405 c.p.c.] deve contenere (2): 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta (3); 2) il nome, il cognome [6 c.c.], la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [43 c.c.] o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [11, 12 c.c.], un'associazione non riconosciuta [36 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio(4)(12); 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (5); 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; 4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (11); 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi [115 c.p.c.] e in particolare dei documenti [2699 c.c. ss.] che offre in comunicazione [disp. att. 74] (7); 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato(9). L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125(10), è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “La mia domanda riguarda i termini di comparizione in un processo di divisione giudiziale dell'eredità. In particolare, vorrei sapere se un atto di citazione in cui c'è scritto : “X cita Y a comparire all'udienza del … e seguenti, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con espresso avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze e nelle preclusioni di cui all'art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:....” potrebbe essere ritenuto nullo per mancanza di esplicitazione dei termini entro i quali costituirsi. Tale richiesta dovrebbe essere fatta in comparsa di costituzione? Quali sono i termini? Ci sono delle eccezioni? Occorre depositare l'atto di comparizione il giorno dell'udienza o va depositato prima dell'udienza? C'è differenza tra comparire alla prima udienza con un avvocato senza aver depositato prima l'atto di costituzione e comparire alla seconda udienza? Cambiano le possibilità di difesa? Cordiali saluti”

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(1) Nei giudizi introdotti con atto di citazione è l'attore a fissare la data della prima udienza di comparizione; egli dovrà tenere in considerazione il calendario giudiziario predisposto dal tribunale o dalla corte d'appello per le prime udienze. In ogni caso, l'art. 168 bis del c.p.c. statuisce che se il g.i. assegnato non tiene udienza nel giorno designato dall'attore, la comparizione delle parti è rimandata d'ufficio.

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(2) L'atto di citazione è costituito da due sotto-atti: la vocation in ius, mediante la quale si costituisce il rapporto processuale in contraddittorio con la controparte (art. 163, nn. 1, 2, 6 e 7); l'editio actionis, con cui viene individuato l'oggetto del processo, ovvero la cosa oggetto della domanda (nn. 3 e 4).

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(3) L'indicazione del giudice al quale si rivolge la domanda (es.: Tribunale di Milano) non deve necessariamente risultare dall'intestazione dell'atto, bensì può essere semplicemente inserita nel contesto dello stesso, purché non sorgano equivoci (con il rischio di nullità della citazione, v. art. 164 del c.p.c.). Non è necessario indicare la sezione di Tribunale a cui appartiene il giudice cui è rivolta la domanda.

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(5) La cosa oggetto della domanda viene chiamata petitum. Essa viene individuata attraverso la determinazione del bene della vita o della prestazione che si chiede al convenuto (c.d. petitum mediato), nonché sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).

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(6) E' l'elemento definito causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Risulterà nulla, ex art. 164 del c.p.c. la citazione dalla quale non si possa desumere, neanche dal contesto dell'atto, il petitum (mediato ed immediato) e la causa petendi.

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(7) L'art. 164 del c.p.c. non prevede che la mancata indicazione dei mezzi di prova costituisca ipotesi di nullità dell'atto di citazione. Le parti hanno infatti facoltà di chiedere l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui al sesto comma dell'art. 183 del c.p.c..

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(8) Così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. La necessità dell'invito a comparire discende dal fatto che l'atto di citazione può essere ricevuto da un soggetto non dotato di adeguate conoscenze giuridiche e quindi l'indicazione del termine per la costituzione è volta a far comprendere i tempi per la preparazione della propria difesa. Il n. 7 non è applicabile dinnanzi al giudice di pace, poiché non sono ivi applicabili nemmeno le decadenze e le preclusioni proprie del processo davanti al tribunale.

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(9) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia) ha disposto la modifica dell'art. 163, comma 3, numeri 4) e 7) e l'introduzione del numero 3-bis) all'art. 163, comma 3. Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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(10) Il quarto comma dell'articolo in commento prevede che l'atto di citazione debba essere sottoscritto dalla parte (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore. La mancanza della sottoscrizione, pertanto, determina l'inesistenza della citazione stessa ed è assolutamente insanabile. Non è invece nulla la citazione se la sottoscrizione manca nella copia notificata, o è stata in essa riprodotta in copia, se l'atto contiene le indicazioni necessarie ad evidenziare la provenienza dello stesso da un difensore munito di mandato.

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(11) E' l'elemento definito causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.

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(12) Le parole "nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi" sono state aggiunte al comma 3, n. 2) dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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