Costituzione del convenuto
Testo dell'Articolo
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione(3).
Spiegazione e Ratio Legis
Il convenuto è tenuto ad impostare con un certo anticipo le proprie difese rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione, così da consentire al giudice di studiare il fascicolo di causa prima dell'udienza stessa. Anche l'attore riceve un vantaggio dall'anticipazione del termine di costituzione del convenuto, in quanto potrà conoscere preventivamente le difese svolte dalla controparte e proporre già in occasione della prima udienza domande e/o eccezioni che si rendano necessarie a seguito di tali difese, nonché modifiche o integrazioni di domande già proposte, o dedurre nuovi mezzi di prova. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995. Il termine di costituzione è stato elevato dai 5 previsti dalla precedente formulazione dell'articolo a 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione. La tempestività della costituzione va accertata con riferimento a tale udienza anche nell'ipotesi in cui l'udienza non abbia luogo nel giorno indicato dall'attore, ma sia in effetti differita d'ufficio in quanto nel giorno designato il g.i. non tenga udienza (di conseguenza è tardiva la domanda riconvenzionale contenuta in una comparsa di risposta depositata entro i venti giorni precedenti alla data dell'udienza differita). Il termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.): tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..
(2) All'atto della costituzione, il convenuto deve depositare la comparsa di risposta (ossia il proprio atto introduttivo), la nota di iscrizione a ruolo (solo se si costituisce per primo), la copia della citazione che gli è stata notificata, la procura, i documenti che offre in comunicazione e le copie della comparsa di risposta per le altre parti (a differenza della nuova, la vecchia formulazione dell'articolo lo prevedeva espressamente, ma ciò non significa che sia venuto meno l'obbligo del deposito delle copie).
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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