Calcolo Termine Costituzione Convenuto
Calcola il termine ultimo per la costituzione del convenuto nel processo civile. 10 giorni liberi prima dell'udienza con sospensione feriale automatica.
Conseguenze della Costituzione Tardiva
La costituzione oltre il termine di 10 giorni liberi comporta la decadenza da: domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, chiamata in causa di terzi, disconoscimento scritture private.
La Costituzione del Convenuto: Guida Completa
Il Termine di 10 Giorni Liberi
L'art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione. Questo termine è perentorio per l'esercizio di alcune facoltà processuali.
Art. 166 c.p.c. - Costituzione del convenuto:
"Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria la comparsa di risposta..."
Come si Calcolano i 10 Giorni Liberi
Il calcolo segue la regola dei giorni liberi: non si contano né il giorno iniziale (dies a quo) né il giorno finale (dies ad quem).
Esempio pratico:
- Data udienza: 25 gennaio 2025
- Dies ad quem (NON si conta): 25 gennaio
- 10 giorni da contare: 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 gennaio
- Dies a quo (NON si conta): 14 gennaio
- Termine ultimo costituzione: 14 gennaio 2025
Tra il 14 gennaio (deposito) e il 25 gennaio (udienza) devono intercorrere almeno 10 giorni "pieni".
Cosa Depositare per la Costituzione
Il convenuto deve depositare:
- Comparsa di costituzione e risposta con le proprie difese
- Procura alle liti (se non già presente)
- Documenti a supporto delle proprie difese
- Eventuale domanda riconvenzionale
- Eccezioni processuali e di merito
Conseguenze della Costituzione Tardiva
Il convenuto può costituirsi anche oltre il termine di 10 giorni liberi, fino all'udienza di comparizione, ma con decadenze importanti:
- Domande riconvenzionali: impossibilità di proporle
- Eccezioni non rilevabili d'ufficio: decadenza dalla proposizione
- Chiamata in causa di terzi: impossibilità
- Disconoscimento scritture: impossibilità di disconoscere scritture private
- Eccezione di incompetenza per territorio: decadenza
Sospensione Feriale
La sospensione feriale (1-31 agosto) si applica al termine di costituzione del convenuto nel processo civile ordinario. I giorni di agosto non vengono computati.
Eccezioni (nessuna sospensione):
- Procedimenti cautelari e urgenti
- Procedimenti di famiglia
- Procedimenti del lavoro
- Procedure esecutive
Casi Particolari
Udienza anticipata dal giudice
Se il giudice anticipa l'udienza, il termine per la costituzione si riduce proporzionalmente. Il convenuto deve comunque costituirsi almeno 10 giorni liberi prima della nuova data.
Citazione abbreviata
In caso di citazione con termini abbreviati (45 giorni invece di 90), il termine di costituzione del convenuto rimane di 10 giorni liberi prima dell'udienza.
Costituzione in appello
In grado di appello, l'appellato deve costituirsi almeno 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 347 c.p.c.).
Domande Frequenti
Qual è il termine per la costituzione del convenuto?▼
Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.). Nei giorni liberi non si contano né il giorno di deposito né il giorno dell'udienza.
Come si calcolano i 10 giorni liberi per la costituzione?▼
Si parte dalla data udienza, si esclude il giorno dell'udienza (dies ad quem), si contano 10 giorni a ritroso, e si esclude il giorno del deposito (dies a quo). Il risultato è il termine ultimo per depositare la comparsa di costituzione.
Cosa succede se il convenuto si costituisce in ritardo?▼
La costituzione tardiva del convenuto comporta la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e di chiamare in causa terzi. Il convenuto può comunque costituirsi fino all'udienza ma con poteri limitati.
Si applica la sospensione feriale alla costituzione convenuto?▼
Sì, la sospensione feriale (1-31 agosto) si applica al termine di costituzione del convenuto nel processo civile ordinario. Non si applica a procedimenti urgenti, cautelari, lavoro, famiglia.
Il termine di 10 giorni liberi include sabato e domenica?▼
Sì, sabato e domenica si contano nel computo dei 10 giorni liberi. Tuttavia, se il termine ultimo per la costituzione cade di sabato o domenica, la scadenza si anticipa al venerdì precedente.
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