La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità [157 c.p.c.] della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (1).La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (2).Il giudice, rilevata la nullità (3) ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (4). Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione(5).Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell' secondo comma dell'articolo 171 bis e si applica l'articolo 167(6).

La norma recepisce le istanze della dottrina e della giurisprudenza circa l'opportunità di differenziare gli scopi alla cui realizzazione mirano rispettivamente la vocatio in ius (chiamata in giudizio) e la editio actionis (determinazione dell'oggetto della domanda), facendo discendere dai vizi che li inficiano conseguenze diverse, anche sotto il profilo della sanatoria conseguente alla costituzione del convenuto. Se invece il vizio comporta l'inesistenza dell'atto, nessuna sanatoria è possibile (es.: mancata sottoscrizione dell'originale da parte del procuratore costituito). Detti vizi sono rilevabili d'ufficio dal giudice solo nel caso che il convenuto non si sia costituito. In questo caso al rilievo della nullità deve conseguire anche l'ordine di rinnovazione entro un determinato termine perentorio. L'omessa o intempestiva rinotifica dell'atto di citazione è sanzionata con l'estinzione del processo ma non del diritto di azione, per cui nulla osta alla riproposizione della domanda in un successivo ed autonomo giudizio. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) I vizi della vocatio in ius possono essere sanati in due modi: - mediante rituale rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. In tal modo il vizio viene sanato fin dal momento della notifica della prima citazione; se, al contrario, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo; - con la costituzione del convenuto, che sana retroattivamente i vizi dell'atto (ex tunc), in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Se l'attore non ha rispettato i termini a comparire o ha omesso l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7, il convenuto può chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

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(2) I vizi della editio actionis sono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda. Se il convenuto si costituisce, il giudice assegna all'attore un termine per integrare la domanda (si avrà una sanatoria ex nunc); se non si costituisce, il giudice fisserà un termine perentorio entro il quale l'attore dovrà rinnovare la notifica della citazione (anche in questo caso la sanatoria è ex nunc).

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(3) Si ha nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.

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(4) L'integrazione della domanda da parte dell'attore risponde alla necessità di correggere le lacune dell'atto di citazione, a prescindere dal fatto che il convenuto si sia costituito.

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(5) L'integrazione o rinnovazione hanno un'efficacia sanante ex nunc in quanto l'atto di citazione è prima di quel momento inidoneo ad assolvere alla sua funzione impeditiva delle decadenze ed interruttiva della prescrizione: ne consegue che non sarà più possibile rimediare alle decadenze maturate nel frattempo (ad esempio, non si sana la decadenza prevista in materia di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, art. 1137 c.c., se la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica della citazione avvengono dopo la scadenza del termine di trenta giorni).

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(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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