L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (1), deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale(2)(3) della citazione, la procura (4) e i documenti offerti in comunicazione (5). Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica(7)(8).Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione(6).

Se l'attore non osserva le formalità prescritte dalla legge, il cancelliere ha l'obbligo di non ricevere la costituzione. Contro questo rifiuto è consentito ricorrere al capo dell'ufficio giudiziario. Le irregolarità nella costituzione dell'attore possono essere rilevate dalla controparte o d'ufficio al più tardi nella prima udienza di comparizione e trattazione. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) Il termine di costituzione è assoggettato alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

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(2) Si ritiene generalmente che i vizi della nota di iscrizione a ruolo (secondo parte della dottrina, addirittura un atto inutile), ove si risolvano in un semplice errore materiale, non determinino nullità processuali. Secondo parte della giurisprudenza la nota può ritenersi nulla qualora manchino i requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo.

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(3) Il fascicolo di parte è custodito dal cancelliere all'interno del fascicolo di ufficio formato ai sensi dell'art. 168 c.p.c.; nella stessa cartella vengono custoditi gli altri fascicoli di parte che si formano successivamente (72 disp. att.). Il cancelliere è tenuto a verificare la corrispondenza tra il contenuto del fascicolo e l'indice degli atti e documenti stilati dalla parte o dal suo difensore (74 disp. att.). L'accettazione degli atti depositati senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la loro regolarità.

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(4) La procura va depositata in cancelleria non oltre la costituzione in giudizio. Il difetto di procura costituisce una causa di invalidità della costituzione in giudizio che non è sanabile per effetto della ratifica dell'operato del difensore.

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(5) Nel fascicolo di parte vanno inseriti anche i documenti che l'attore offre in comunicazione a sostegno della propria pretesa. Possono essere prodotti documenti anche in un momento successivo: essi andranno depositati in cancelleria e comunicati (art. 170 del c.p.c.) ovvero prodotti in udienza e verbalizzati.

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(6) In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore deve costituirsi decorre dalla prima notificazione e non dall'ultima (Cass. SS.UU. n. 10864/2011).

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(7) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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(8) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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