Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda(1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni(2) (6).A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (3). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (4).Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 (5).

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Buonasera, Vi pongo la seguente domanda: atto di citazione con documenti allegati (ordinario Cartabia). Se il Convenuto non si costituisce con la Comparsa di Costituzione e Risposta entro i 70 giorni prima dalla data dell’udienza, ma 45 giorni prima, l’Attore può eccepire che il Convenuto non ha contestato tempestivamente ed in modo specifico i fatti dedotti nell’Atto di Citazione e nei documenti allegati al primo scritto difensivo? Tale eccezione può essere fatta solo al primo scritto difensivo o anche dopo?”

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(1) Il convenuto ha l'onere di contestare i fatti dedotti dall'attore: ai sensi dell'art. 115 del c.p.c. il giudice può porre a fondamento della sua decisione i fatti "non specificamente contestati" dalla parte costituita.

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(3) L'espressione “e le eccezioni processuali e di merto che non siano rilevabili d’ufficio” è stata aggiunta dal D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51. Prima della riforma, il giudice all'udienza di comparizione di cui al previgente art. 180 c.p.c. assegnava al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni precedenti alla prima udienza di trattazione, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

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(4) La sanatoria opera ex nunc.

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(5) La decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo è rilevabile d'ufficio e non è sanabile, salvi i casi di rimessione in termini o quelli in cui il giudice ritenga di ordinare la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 del c.p.c.. Alla chiamata di terzo nel giudizio davanti al giudice di pace non si applica il terzo comma dell'art. 167 c.p.c.

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(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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