Sottoscrizione del ricorso
Testo dell'Articolo
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (1) (2).
Spiegazione e Ratio Legis
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Alla vigilia dell'Udienza in Cassazione il mio difensore mi comunica che non può presenziare all'Udienza in quanto non è iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Sono rimasto allibito ma ho dovuto procurarmi un avvocato abilitato per assistermi al dibattimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Cosa posso fare per rivalermi su di esso?. Grazie e cordiali saluti. Nino”
Note e Annotazioni
(1) Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato munito di procura speciale, che deve essere la stessa persona cui è stata conferita la procura. Se, invece, viene proposto un ricorso privo di sottoscrizione, il ricorso stesso è ritenuto inesistente, con ciò rendendo possibile la presentazione di un nuovo ricorso entro i termini di legge, non essendosi consumato il diritto all'impugnazione. Qualora vi siano più procuratori, opera la presunzione di conferimento disgiunto dell'incarico: pertanto, è sufficiente che un solo difensore sottoscriva il ricorso.
(2) In relazione al ricorso per cassazione, opera una deroga alla regola sancita dall'art. 125 del c.p.c., secondo il quale è possibile conferire il mandato dopo la notifica dell'atto di citazione: qui, invece, la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e contemporaneamente (o anteriormente) alla sottoscrizione del ricorso.
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