Opposizione tardiva
Testo dell'Articolo
L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto (1), se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità (2) della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (3) (4).In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (5).
Spiegazione e Ratio Legis
Anche questa norma può essere considerata come un ulteriore rimedio dettato in favore del debitore opponente al fine di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte possa conquistare in via definitiva efficacia esecutiva se il debitore stesso non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o non abbia potuto promuovere tempestivamente opposizione per cause a lui non imputabili. Pertanto, con l'opposizione tardiva si realizza la piena attuazione del diritto di difesa dell'intimato. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) Una volta promossa l'opposizione tardiva si dà avvio ad un giudizio ordinario di cognizione che ha tutti i caratteri di quello che segue all'opposizione tempestiva. Le parti assumono la posizione di attore e convenuto.
(2) Nella prassi accade spesso che la notifica sia affetta da irregolarità che comporta la mancanza della conoscenza legale. Pertanto, il debitore sarà legittimato a proporre l'opposizione tardiva.
(3) Oltre ai casi di irregolarità della notifica, tra cui si ricomprende anche la nullità della stessa, il debitore opponente può promuovere l'opposizione tardiva nel caso in cui non abbia conosciuto dell'esistenza del decreto ingiuntivo per circostanze estranee al fatto o alla sua volontà dell'intimato. In questo caso il debitore deve provare la causalità del fatto rispetto alla non conoscenza.
(4) Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del I comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
(5) Il termine perentorio di cui alla norma in esame decorre dal primo atto di esecuzione che determina la conoscenza legale del decreto in quanto esso costituisce titolo dell'esecuzione stessa. Pertanto, è necessario che si tratti un atto esecutivo valido ed efficace che incida direttamente sulla cosa oggetto di esecuzione, ovvero un pignoramento o un atto ad esso equivalente.
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