Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Testo dell'Articolo
Il giudice istruttore (1), su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi (2), può, con ordinanzanon impugnabile (3), sospendere l'esecuzione provvisoria (4) del decreto concessa a norma dell'articolo 642 (5).
Spiegazione e Ratio Legis
La norma deve essere intesa quale rimedio alla pronuncia provvisoriamente esecutiva del decreto inaudita altera parte, disposto dalla legge in favore del debitore ingiunto ed opponente.
Note e Annotazioni
(1) Il debitore opponente può proporre l'istanza di sospensione già nell'atti di citazione con cui si oppone al decreto ingiuntivo. Normalmente è diretta al giudice competente a conoscere dell'opposizione in quanto si presuppone che il giudizio di opposizione sia stato già instaurato. Diversamente, se l'opposizione sia stata notificata al creditore e il G.I. non è ancora stato designato, l'istanza deve essere proposta al Presidente. Inoltre, si precisa che l'istanza di sospensione può essere presentata anche in seguito ad opposizione tardiva ex art. 650.
(2) La valutazione dei gravi motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice. Si considerano tali sia la probabile fondatezza dell'opposizione sia la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all'opponente all'esecuzione del decreto. Ancora, possono configurare gravi motivi anche la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all'art. 642 del c.p.c..
(3) Anche in quest'ipotesi, il giudice pronuncia la sospensione mediante ordinanza non impugnabile nè revocabile (art. 177 del c.p.c.). Diversamente, può essere revocato il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione concessa in sede di pronuncia del decreto ingiuntivo.
(4) La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce quindi, che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa proseguire. Pertanto, gli atti del processo esecutivo compiuti dopo la sospensione dell'esecuzione forzata sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c..
(5) La sospensione dell'esecuzione di cui alla norma in esame può riguardare solamente l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa solo al momento della sua emanazione ai sensi dell'art. 642, e non anche l'esecuzione provvisoria concessa, nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 648.
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