Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Testo dell'Articolo
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta (1) o di pronta soluzione (2), può (3) concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile (4), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (5).Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (6).Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile(7).
Spiegazione e Ratio Legis
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Spett.le Brocardi.it Maurizio S. Sono con la presente a richiedere un parere in merito agli artt. 642 e 648 c.p.c. Il creditore chiede con ricorso in Tribunale, la concessione decreto ingiuntivo ex degli artt. 633 e 642 c.p.c. per onorari di patrocinio legale ( presuntivamente) non pagati dall’ex cliente Il Giudice emette il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ma non concede la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. Il debitore si oppone al decreto ingiuntivo ex art. 702 bis (rito sommario D.lgs.150/2011 ) contestando con prova scritta tutto l’importo del decreto ingiuntivo. Il creditore con la comparsa di costituzione e risposta, ripropone ex nuovo l’istanza della richiesta della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ovvero si tratta di una riproposta ex art. 648 c.p.c., successiva al rigetto (non contestato, se del caso sia prevista la contestabilità ) ex art. 642 c.p.c. Si dovrà affrontare la questione, dell’ammissibilità della mera riproponibilità ex nuovo dell’istanza in questione dopo la precedente reiezione laddove in via generale la riproponibilità, successivamente ad un rigetto, è regola comune ai provvedimenti non idonei ad acquisire efficacia di giudicato. Domanda: Per quanto sopra esposto, vorrei sapere se il diniego della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. impedisce una nuova richiesta tendente ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c., anche alla luce del fatto che controparte nella riproposizione dell’istanza della concessione della provvisoria esecuzione, non ha dedotto nuove considerazioni in diritto ed in fatto, sia in relazione a fatti nuovi documentabili, ma ha provveduto ad una mera allegazione e richiamo all’istanza già rifiutata ex art. 642 c.p.c. Cordiali saluti.”
Note e Annotazioni
(1) Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto quando l'opposizione stessa non sia fondata su prova scritta, ovvero sui documenti di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., che dimostrino l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito.
(2) Allo stesso modo, il giudice dell'opposizione potrebbe concedere la provvisoria esecuzione nel caso in cui l'opposizione non sia di pronta soluzione, ovvero richieda una lunga indagine in quanto basata su prove che devono essere acquisite nel corso del processo. Si definiscono invece prove di pronta soluzione» quelle basate su fatti notori o su fatti pacifici tra le parti, e che quindi possono essere acquisite nella stessa udienza.
(3) Il giudice dell'opposizione può discrezionalmente concedere la provvisoria esecuzione a seconda che ritenga o meno fondata l'opposizione. Infatti, la provvisoria esecuzione richiede il c.d. fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con decreto ingiuntivo.
(4) L'ordinanza con cui il giudice dispone in merito alla concessione della provvisoria esecuzione o al suo rigetto non è impugnabile ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.. Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha aggiunto le parole "provvedendo in prima udienza".
(5) Comma sostituito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successivamente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. La parola "concede" è stata sostituita con "deve concedere" dall'art. 4 comma 1 D. L. 3 maggio 2016 n. 59. Si precisa che in relazione alla concessione della provvisoria esecuzione, la mancata produzione di una prova scritta da parte dell'opponente determina effetti assimilabili a quelli connessi alla produzione dei titoli di cui all'art. 642.
(6) Con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648". Pertanto, il giudice valuta discrezionalmente se concedere o meno la provvisoria esecuzione dietro offerta di cauzione da parte del creditore opposto. In questo caso, si ritiene che sussista una forma di autotutela del creditore, al quale è data la possibilità di costituirsi un titolo esecutivo sia pure con la mediazione del giudice.
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 8, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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