Esecuzione provvisoria
Testo dell'Articolo
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione (1) (2).L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo(3), ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione (4).In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482 (5).
Spiegazione e Ratio Legis
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Note e Annotazioni
(1) Nel caso in cui il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione, non residuando alcuna possibilità per una sua valutazione discrezionale. L'elenco dei casi previsti dal primo comma si ritiene tassativo secondo l'opinione dottrinale prevalente, mentre, di diverso avviso è l'opinione giurisprudenziale, per cui la provvisoria esecuzione può essere concessa anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate da tale disposizione, purché gli atti su cui si fonda la domanda di ingiunzione abbiano caratteristiche sostanziali analoghe o addirittura identiche a quelle dei titoli elencati.
(2) I titoli privi di taluno dei requisiti di validità richiesti dalla legge sono ritenuti inidonei a legittimare la provvisoria esecuzione. Inoltre, è necessario precisare che per "atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato" si intende soltanto quello il cui oggetto immediato e diretto sia la solenne attestazione di un rapporto obbligatorio e non un qualunque atto dal quale possa evincersi la sussistenza di fatti idonei a generare il preteso credito.
(3) Nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto concesso. Generalmente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale sussistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie.
(4) L'art. 86 disp. att. al c.p.c. regola le modalità di prestazione della cauzione. Nel caso di mancata prestazione della cauzione, secondo una parte della dottrina sarà impossibile per il creditore procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo, secondo altra parte, vi sarà l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
(5) Sempre nel caso in cui vi sia un fondato pericolo di pregiudizio nel ritardo, il giudice può, oltre a concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, dispensare il ricorrente dall'osservanza del termine dilatorio di 10 gg. di cui all'art. 482, mediante decreto.
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