Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge (1) all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni (2), con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (3).Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi(4).Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento(5)(6).

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La norma indica espressamente la sola ipotesi dell'accoglimento totale della domanda di ingiunzione, ma la dottrina ipotizza la possibilità di un accoglimento parziale della stessa. In tal caso, il ricorrente può agire separatamente o nell'eventuale giudizio di opposizione per chiedere la differenza. Con d.lgs. 231/2002 sono state aggiunte le parole "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

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(2) Il termine di quaranta giorni è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534. Si tratta di un termine perentorio, come risulta dalla natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione. Il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo.

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(3) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dal Decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito nella L. 20-12-1995, n. 534.

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(4) L'ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dal Dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

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(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso: "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni".

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(6) Si precisa che tali spese devono essere sostenute dal debitore anche nel caso in cui quest'ultimo abbia pagato la somma ingiunta, pur se il pagamento sia anteriore alla notificazione del decreto. Inoltre, il debitore sopporta le spese della procedura legittimamente avviata che siano maturate fino al pagamento della predetta somma, qualora il pagamento medesimo sia stato eseguito dopo la domanda di ingiunzione non anteriormente alla emissione del decreto. La liquidazione delle spese contenuta nel decreto viene superata dalla sentenza che decide sull'opposizione accogliendola. In questo caso, tale decisione ha l'effetto di revocare l'ingiunzione di pagamento che non rivive nel caso in cui la pronuncia del giudice d'appello, riformando la stessa sentenza di accoglimento, disponga unicamente in merito alle spese del secondo grado.

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