La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso (1) contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono [634, 635]. Il ricorso deve contenere (2) altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82, 86], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale(4).Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis(4).Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano(3)(4).

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(1) Vista la sommarietà del procedimento la scelta del legislatore per l'atto introduttivo è stata quella del ricorso, anche per la rapidità con cui lo stresso procedimento dovrebbe concludersi. Ad ogni modo, si precisa che il diritto di difesa viene garantito sia dal carattere eventuale del contraddittorio sia dal rigore della prova su cui deve fondarsi la domanda del ricorrente.

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(2) Accanto agli elementi caratterizzanti gli atti di parte di cui all'art. 125, il ricorso deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente, del creditore ricorrente e del suo procuratore, del debitore ingiunto, l'oggetto, le ragioni della domanda e la prova scritta fornita dal ricorrente. Il ricorso può anche essere redatto in modo sommario purché sia accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt.634, 635 e 636 c.p.c..

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(3) Con il deposito del ricorso si dà avvio al procedimento monitorio. La notifica del ricorso e del pedissequo decreto segna, invece, il momento della pendenza della lite, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

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(4) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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