Su domanda di chi è creditore (1) di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634] (2); 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2]; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2]. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (4).

La norma apre una serie di disposizioni che regolano il procedimento di ingiunzione. Si tratta di un procedimento speciale caratterizzato dal fatto che il titolare di un diritto di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, può ottenere un decreto di condanna (decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore in forme più celeri ed agevoli rispetto a quelle tipiche del processo ordinario di cognizione. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La norma prevede che la domanda può essere proposta dal soggetto titolare di un diritto di credito riferito a qualsiasi diritto ad una prestazione altrui purché tutelabile direttamente, ovvero un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, la consegna di una cosa mobile determinata. Si tratta di un concetto di diritto di credito assai ampio, da cui però devono essere esclusi i crediti di fare e non fare, quelli di rilascio di cose immobili o aventi ad oggetto quantità di danaro o di altre cose mobili fungibili se non determinate o non determinabili.

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(2) Anche il concetto di prova scritta deve essere inteso in senso ampio, andando al di là dei limiti di cui all'art. 2702 c.c., attribuendo efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi.

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(3) Si precisa che l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto di credito dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi utili a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. Si tratta di elementi presuntivi desumibili anche anche da semplici argomenti di prova, dovendo il ricorrente provare la sola esistenza del diritto di credito.

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(4) L'ultimo comma è stato abrogato dal D.lgs. 231/2002. Ai sensi dell'art.11, I comma, del citato d.lgs. le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

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