Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605] (1).Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando � richiesta dalla legge (2). In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (3). Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (4).Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis(5)(7).Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (6).

Il precetto consiste nell'atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro il termine di dieci giorni. L'avvertimento contenuto nel precetto in base al quale si comunica al debitore che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata, di norma è assai generico, ossia lascia libera la scelta tra i vari tipi di esecuzione forzata, tranne che si tratti dell'esecuzione specifica, nel qual caso dovrà essere indicato l'oggetto della successiva esecuzione. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La norma indica che il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti e della data della notifica del titolo esecutivo. Inoltre, il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo e l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si darà inizio all'esecuzione forzata. Il termine entro cui adempiere non può essere inferiore ai dieci giorni; invero, un termine diverso dai 10 gg. se inferiore, sarà come non assegnato. Diversamente, la norma non prevede in maniera espressa la necessità di precisare l'ammontare del debito, anche se nella prassi viene di solito indicato. Nel caso in cui venga formulata la richiesta di una somma minore rispetto a quella prevista nel titolo non significa aver rinunciato alla differenza, che potrà essere richiesta successivamente. Normalmente, viene richiesta una somma maggiore rispetto a quella del titolo perché nel precetto saranno chieste le spese, gli interessi e così via.

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(2) Si vedano art. 63 r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55 r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario e circolare).

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(4) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

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(5) Secondo la norma in commento, l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio della parte istante non è prevista a pena di nullità, ma serve solo ad individuare il giudice competente per territorio che seguirà la imminente esecuzione forzata. Se nel precetto il creditore non inserisce le suddette indicazioni, la stessa norma stabilisce che le eventuali opposizioni a precetto saranno proposte nel luogo in cui quest'ultimo fu notificato (che potrebbe essere diverso da quello dell'esecuzione). Inoltre, se il creditore ha omesso di indicare se intende avvalersi dell'esecuzione immobiliare o di quella mobiliare, si deve presumere che egli abbia inteso avvalersi della prima, se per es. abbia eletto domicilio nella cancelleria del tribunale.

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(6) L'opinione dottrinale prevalente ritiene che il precetto non sia un vero atto processuale e quindi potrà essere sottoscritto o dal difensore o dalla parte personalmente. La procura rilasciata per il processo di cognizione non si estende anche al processo esecutivo, perché quest'ultimo non è un «ulteriore grado» del processo, ma un processo diverso. In ogni caso, il precetto, ex art. 125, può (non deve) contenere la procura che, se rilasciata in calce o a margine dello stesso, servirà per tutti gli atti esecutivi successivi.

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(7) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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