Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Testo dell'Articolo
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto(4)(5).La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170](2)(3).Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente [477].
Spiegazione e Ratio Legis
La norma in esame indica la regola in virtù della quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile ossia una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva, la cui mancanza legittima il debitore ad opporsi ex art. 617 all'atto di pignoramento. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) Si vedano gli artt.480 2, 654 2, 677. Fatta eccezione per le suddette ipotesi, l'articolo in esame dispone la regola generale della notifica del titolo esecutivo (adesso in copia attestata conforme all'originale) e poi del precetto.
(2) Si confronti, art. 1 d.lgs.lgt. 1-2-1946, n. 122 (Competenze degli uscieri degli uffici di conciliazione); art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari); art. 11bis d.l. 7-10-1994, n. 571, conv. con modif. in l. 6-12-1994, n. 673.
(3) Il secondo comma stabilisce che il titolo esecutivo sia notificato al debitore personalmente ai sensi dell'art. 137 del c.p.c. e ss, e non al suo difensore costituito. La riforma ad opera della legge 80/2005 ha eliminato la possibilità di notificare la sentenza ai fini esecutivi ai sensi dell'art. 170 del c.p.c., modificando in parte il comma in esame. Pertanto, se il precetto viene notificato insieme al titolo, non potrà essere notificato al procuratore costituito, ma alla parte. L'eventuale notifica presso il difensore rileva solamente ai fini dell'impugnazione.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto". Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".
Hai bisogno di calcolare termini processuali?
Usa i nostri strumenti gratuiti per avvocati