Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori(3), devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti(5)(6).

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'attestazione fatta dal cancelliere o dal notaio di rilascio, su richiesta di parte, che avviene sull'originale dell'atto. Il conseguente rilascio della formula esecutiva («comandiamo a tutti gli ufficiale giudiziari ...») viene invece apposta solo sulle copie che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione insieme all'atto di precetto (v. disp. att. 153). Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La formula esecutiva non viene apposta sull'originale del provvedimento, fatta eccezione per il caso dell'ordinanza con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto o dell'atto che rimane in cancelleria o presso il pubblico ufficio, ma su una copia conforme all'originale.

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(2) L'apposizione della formula esecutiva presuppone un controllo (da parte del cancelliere o del notaio) circa la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo e circa gli ulteriori aspetti formali in ordine all'esistenza del titolo stesso ed alla sua esecutività (per es., il cancelliere dovrà rifiutare la formula allorché risulti che il decreto ingiuntivo (v. 641, 642 e 648) non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo; il notaio dovrà regolarsi ugualmente quando il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva.

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(3) Il combinato disposto di questa norma con l'art. 477 evidenzia la diversa estensione della portata soggettiva del titolo sotto il profilo attivo e passivo: nel primo caso l'estensione riguarda genericamente tutti i successori del creditore, mentre dal lato passivo l'estensione sembra limitata ai soli eredi del debitore e, quindi, solo nel caso di successione per causa di morte a titolo universale e a titolo particolare (v. 111).

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(4) L'intestazione risulta così modificata d.lgs. Pres. 19-6-1946, n. 1.

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(5) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

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(6) Le parole "o in duplicato informatico" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che " Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

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