Titolo esecutivo
Testo dell'Articolo
L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze(1), i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva(2); 2) le scritture private autenticate(3), relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito(4) ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia(5); 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli(6). L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti(7).
Spiegazione e Ratio Legis
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Note e Annotazioni
(1) La norma si riferisce alle sentenze di primo grado, alle sentenze d'appello, alle sentenze della Corte di Cassazione pronunciate sul merito, alle sentenze pronunciate in un grado e alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (si cfr. artt. 132, 282, 431, 447, e art. 18, l. 20-5-1970, n. 300, Statuto dei lavoratori).
(2) Si vedano gli artt. 199 (processo verbale di conciliazione), 423 (ordinanza per il pagamento di somme), 647 (esecutorietà del decreto ingiunto per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente). In tema di provvedimenti che hanno efficacia esecutiva si segnalano: il decreto del giudice che ordina la cessazione dell'attività antisindacale (art. 28 l. 20-5-1970, n. 300); l'ordinanza di rilascio dell'immobile emessa ai sensi dell'art. 30, 5° e 8° commi l. 27-7-1978, n. 392; l'ordinanza di liquidazione di onorari e diritti spettanti ad avvocati; l'ordinanza sull'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati (artt. 29 e 30 l. 13-6-1942, n. 794).
(3) Per scritture private autenticate si intendono gli atti, cartacei o informatici, la cui efficacia esecutiva è limitata alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute e non si estende agli obblighi di fare e non fare e all'esecuzione per consegna o rilascio.
(4) La norma si riferisce ai titoli esecutivi stragiudiziali poiché non provengono, come le sentenze, dall'autorità giudiziaria, ma sono di formazione privata e contengono un atto di accertamento del diritto sostanziale. Si cfr. artt. 55, 86, 90, 100, 104 r.d. 21-12-1933, n. 1736, art. 3 l. 15-12-1990, n. 386 Assegno bancario; c.c. 1684, 1790, 1791.
(5) Si vedano 185 (tentativo di conciliazione), 322 (conciliazione in sede non contenziosa), 411 (conciliazione nel rito del lavoro). Inoltre, hanno efficacia esecutiva i verbali di conciliazione relativi: a spese diritti ed onorari di avvocati (art. 66 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578); al rilascio dell'immobile ed alla determinazione del canone (artt. 30, 7° comma e 44, 4° comma l. 27-7-1978, n. 392).Si vedano 185 (tentativo di conciliazione), 322 (conciliazione in sede non contenziosa), 411 (conciliazione nel rito del lavoro). Inoltre, hanno efficacia esecutiva i verbali di conciliazione relativi: a spese diritti ed onorari di avvocati (art. 66 r.d.l. 27-11-1933, n. 1578); al rilascio dell'immobile ed alla determinazione del canone (artt. 30, 7° comma e 44, 4° comma l. 27-7-1978, n. 392).
(6) Anche in questo caso si tratta di titoli esecutivi stragiudiziali. Inoltre, è bene precisare che l'espressione "altro pubblico ufficiale" deve riferirsi al segretario comunale e provinciale e al console all'estero.
(7) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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