Deposito del ricorso
Testo dell'Articolo
Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità [375, 387 c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto(1).Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità(2): 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione(3), se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda(4). [omissis](5).
Spiegazione e Ratio Legis
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Pregiatissima Redazione giuridica di Brocardi.it, con ordinanza su mio ricorso, iscritto nel 2014, pronunciata il 4 maggio 2017 (depositata in cancelleria il 14 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile tale ricorso perché "il ricorrente ha omesso di produrre, entro l'udienza camerale, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, essendosi limitato a depositare la ricevuta di spedizione attestante l'avvenuto inoltro del ricorso alla (anonima) s.r.l.". Pertanto non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (poiché la controparte non si è costituita in giudizio) per l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto, il ricorso è inammissibile. Non si sa se controparte non ha rinviato la cartolina di ricevimento al mio legale, o se non avendola mai ricevuta, non è stata notificata da Poste italiane la compiuta giacenza (6 mesi), o il mio legale ha dimenticato di accludere al fascicolo detta cartolina o non si dato da fare per fare comunque pervenire prima dell'udienza camerale un altro avviso di ricevimento. Sta di fatto che controparte non si è presentata in Cassazione, come non si presentò al ricorso in appello del sottoscritto: secondo me, tutte le ipotesi sono possibili, anche quelle dolose e corruttive, da entrambe le parti. Ma prescindendo dai motivi di fatto che hanno portato ad una siffatta inadempienza (non accludere la famosa cartolina al fascicolo), è innegabile che io vengo privato di un giudizio e, se ciò non è rimediabile nel nostro ordinamento, desidero che lo sia sulla base della normativa europea: ogni cittadino ha diritto ad un giusto processo (CEDU, art. 6), ed è inammissibile che per un errore materiale di un avvocato il sottoscritto non debba avere giustizia. Sono disposto a ricorrere alla Corte europea di Strasburgo. Voi cosa ne pensate, e che cosa mi consigliate?”
Note e Annotazioni
(1) Il D .Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
(2) L'improcedibilità è rilevabile sia dal resistente nel controricorso notificato al ricorrente ex art. 370 del c.p.c., sia d'ufficio.
(3) Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata può essere effettuato entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e pertanto non deve essere necessariamente contestuale al deposito del ricorso stesso. Va depositata anche la relazione di notificazione per consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione proposta.
(4) Numero così sostituito con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'onere di produzione può essere assolto con la produzione del fascicolo di parte nel quale gli atti, i documenti e i contratti sono contenuti. Quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, deve essere depositata la richiesta di trasmissione di detto fascicolo alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: richiesta che va restituita munita di visto, ai sensi del terzo comma dell'articolo in commento.
(5) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
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