Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti(1); 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata(2); 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso(3); 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano(4); 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi(5)(8). [omissis](6)Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma(7), l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.[omissis](6).

Gli elementi del ricorso sono previsti a pena di inammissibilità: ciò significa che la mancanza di uno di essi comporta la consumazione dell'impugnazione ex art. 387 del c.p.c. laddove il ricorso venga dichiarato inammissibile.

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(1) Le parti posso essere individuabili anche dal contesto del ricorso o dagli atti delle precedenti fasi di giudizio: pertanto, solo una assoluta incertezza sull'identità delle parti, e non un mero errore, comporta l'inammissibilità del ricorso.

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(2) L'elemento di cui al n. 2 è stabilito come contenuto necessario del ricorso in quanto la controparte deve essere posta nella posizione di conoscere il provvedimento impugnato e potersi difendere. Quindi, il ricorso sarà ammissibile anche laddove la sentenza non sia indicata, o lo sia erroneamente (ad esempio, risulta errato il numero della sentenza), purché sia possibile individuare con esattezza qual è il provvedimento contro il quale si ricorre per cassazione.

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(3) Numero modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

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(4) Numero modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

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(5) Numero modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

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(6) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

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(7) L'accordo delle parti di ricorrere direttamente in Cassazione contro una sentenza di primo grado, omettendo l'appello, ha l'effetto di rendere la sentenza inappellabile. In Cassazione, quindi, si ha il cd. ricorso per saltum. Tale accordo deve essere stipulato personalmente dalle parti e va effettuato entro il termine per la proposizione dell'appello.

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(8) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

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