(1) Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione (2); 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza (3); 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (4) e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (5); 4) per nullità della sentenza o del procedimento (6); 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (7). Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3 (8).Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (9).Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma(10).Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge(11).

Il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, potendo le parti far valere solo i motivi espressamente indicati nell'articolo in commento. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) Articolo così modificato con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

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(2) Il caso ricorre quando il giudice si sia occupato di questioni riservate alla giurisdizione di un giudice diverso o ad un diverso potere dello Stato; oppure quando, per errore, il giudice abbia ritenuto di non poter decidere per difetto di sua giurisdizione; ovvero, ancora, quando abbia violato le norme sulla giurisdizione nei confronti dello straniero.

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(3) L'ipotesi si ha solo quando il giudice si sia pronunciato sia sul merito che sulla competenza, con la facoltà di proporre regolamento di competenza ai sensi dell'art. 43 del c.p.c. oppure di proporre ricorso per cassazione. Se il giudice avesse emanato una pronuncia sulla sola competenza, il regolamento di competenza sarebbe stato obbligatorio ex art. 42 del c.p.c..

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(4) Tale motivo può essere proposto quando l'errore riguardi l'individuazione o l'interpretazione della norma applicata oppure l'applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta da essa non regolata. L'errore deve aver influito sulla decisione. All'evidenza, non potranno essere impugnate per il motivo in esame le sentenze pronunciate secondo equità.

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(5) La violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro è stata introdotta quale motivo di ricorso per cassazione con la riforma del 2006, ponendo un freno al vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia. E' stato quindi concesso alla Cassazione di poter interpretare la normativa utilizzata dal giudice del lavoro, facoltà che in precedenza era riservata esclusivamente al giudice di merito.

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(6) Tale motivo ricorre in caso di violazione di norme processuali che regolino la sentenza come atto e la costituzione del giudice, sia in caso di nullità per derivazione della sentenza stessa. Quest'ultima ipotesi si ha quando la nullità di alcuni atti del processo si propaga fino alla sentenza.

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(7) Il motivo n. 5 è stato così sostituito con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. Il testo precedente recitava: "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

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(8) Il d.lgs. 40/2006 ha disciplinato il c.d. ricorso per saltum (o omisso medio), che si ha quando le parti si accordino al fine di ottenere immediatamente una pronuncia della Suprema Corte senza esperire il rimedio dell'appello, anche se questo sarebbe ammissibile. L'istituto risponde ad esigenze di economia processuale. Per quanto concerne l'oggetto del ricorso, la giurisprudenza ritiene impugnabili non solo i provvedimenti che hanno la forma della sentenza, ma ogni provvedimento che possa incidere definitivamente sulla situazione giuridica delle parti (v. art. 111 Cost.).

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(9) Il riformato terzo comma dell'art. 360 ha razionalizzato il sistema eliminando la possibilità di impugnazione immediata ed autonoma delle sentenze non definitive di appello. Peraltro, queste ultime sono assai rare, quindi la portata della novella ha una dimensione particolarmente contenuta.

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(10) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

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