Indipendentemente dalla notificazione (1), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.] (2).Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (3).

Il legislatore ha voluto fissare un limite temporale al potere di impugnazione dei provvedimenti decisori, in risposta ad una giusta esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Tuttavia, ha previsto una mitigazione della regola per la parte rimasta contumace. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) L'articolo in commento si applica nel caso di mancata notificazione della sentenza, ma anche nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla, ad esempio perché è stata effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito.

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(2) Termine così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza il termine era annuale. Il termine indicato dall'articolo in commento viene chiamato termine lungo, per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato dall'art. 325 del c.p.c.. Esso fissa il momento oltre il quale non sarà più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario: esso, infatti, non riguarda né i mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza. Al pari del termine breve, anche quello lungo è soggetto alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno.

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(3) Il contumace ha l'onere di dimostrare provare sia la nullità della citazione o della notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità. Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche d'ufficio.

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