I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza(1), sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza(2)(5).Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti(3)(4).

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “SENTENZA D'APPELLO SEZIONE LAVORO PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 01/03/2017. DOCUMENTO DATATO 13/03/2017 DA CUI SI EVINCE ILLECITO DI CONTROPARTE CHE RIBALTEREBBE L'ESITO DELLA SUDDETTA SENTENZA E VENUTO IN MIA CONOSCENZA, CON TUTTI I DIMOSTRABILI PRESUPPOSTI DEL "POTERE NON SAPERE PRIMA" IN DATA 29/12/2017. PREMESSO CIO' E' POSSIBILE PROPORRE REVOCAZIONE STRAORDINARIA AVVERSO TALE SENTENZA CONSIDERATO CHE GLI EFFETTI DELL'ILLECITO PERDURANO ANCORA?”

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(1) Ai sensi dell'art. 285 del c.p.c., che richiama l'art. 170 del c.p.c., la notifica della sentenza va effettuata al procuratore costituito, mentre una eventuale notificazione fatta alla parte personalmente sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La norma si applica anche nel caso in cui la parte sia deceduta prima della decisione senza che l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore stesso. Costituiscono eccezioni a questa regola il caso della parte contumace, che deve ricevere personalmente la notifica della sentenza (ultimo comma dell'art. 292 del c.p.c.) e quello della parte deceduta dopo il passaggio in decisione della causa (in questa ipotesi la notifica va eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente ex artt. 286 e 303 c.p.c.).

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(2) Poiché nei casi di revocazione straordinaria (art. 395 del c.p.c.), revocazione proponibile dal P.M. (art. 397 del c.p.c.) e di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 del c.p.c.), i termini per l'impugnazione coincidono con eventi che possono verificarsi anche dopo la notificazione della sentenza, non è possibile farli decorrere da un momento preciso.

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(3) Il secondo comma concerne l'ipotesi di processo con pluralità di parti e cause scindibili. In questo caso, poiché le cause possono decidersi separatamente, il termine per impugnare non è unico e decorre nei confronti delle altre parti vincitrici dalla data della notificazione effettuata ad una di esse: la proposizione dell'impugnazione equivale - ai fini della conoscenza legale della sentenza - alla notifica del provvedimento stesso.

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(4) Il termine per l'impugnazione, in quanto termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto e il 15 settembre (art. 1, l. 742/1969).

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(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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