Termini per le impugnazioni
Testo dell'Articolo
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [129, 133 disp. att.] (1) (2).
Spiegazione e Ratio Legis
I termini di impugnazione sono perentori: laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato. Ciò risponde ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di tutelare i diritti dei terzi. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) Comma così sostituito con l. 21 novembre 1991, n. 374. Il termine indicato dalla norma è perentorio. Il termine c.d. breve per impugnare è di: - 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria (secondo comma dell'art. 404 del c.p.c.) contro le sentenze di tribunale e giudice di pace; - 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze d'appello; - 30 giorni per il regolamento di competenza; - 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
(2) Non sono soggette a termini: l'opposizione di terzo ordinaria (primo comma dell'art. 404 del c.p.c.); il ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, c.p.c.; il ricorso per cassazione nell'interesse della legge (art. 363 del c.p.c.).
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