I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.] (1).

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Salve. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il mio caso. È uscita la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Roma, dove ho evidenziato degli errori di calcolo contabili. Situazione: In data 5 luglio 2024 è stata pubblicata la sentenza di divorzio dal Tribunale di Roma. A conti fatti (dal sottoscritto), sembra che fare appello non conviene economicamente visto i costi eventualmente da sostenere (costo ipotizzato di 5000,00 euro). Nella sentenza c'è un errore di calcolo contabile: Al mio reddito lordo (anno 2022, 730/2023 di 43807,00 euro) è stata applicata una imposizione fiscale del 23% invece del 35% (errore di calcolo gravissimo e inaccettabile/ingiusto). Quindi, ovviamente risulta che il mio reddito netto mensile da lavoratore dipendente (stipendio, unica fonte di reddito) non è corretto, risultando superiore (circa 400,00 euro) dell'effettivo percepito. Agli atti il Tribunale di Roma ha ovviamente i miei 730 e buste paghe. La sentenza delibera un assegno di mantenimento ai figli (due maggiorenni) di 900,00 euro mensili e spese straordinarie al 50% da concordare. Volevo capire se è possibile intraprendere altre strade oltre l’appello (non conveniente economicamente): - Dispositivo dell'art. 287 Codice di procedura civile - Dispositivo dell'art. 288 Codice di procedura civile - Dispositivo dell'art. 395 Codice di procedura civile - Dispositivo dell'art. 415 Codice di procedura civile - Eventuali altri procedimenti Rimango in attesa di un Vostro gentile risconto e quindi come potrei procedere per avere giustizia. Grazie ancora. Distinti saluti”

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(1) Nell'elenco tassativo dei rimedi impugnatori non rientrano, in quanto non sono mezzi di impugnazione: il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 del c.p.c.), che prescinde dall'esistenza di una sentenza; il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 del c.p.c.); il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore (art. 178 del c.p.c.); il procedimento di correzione della sentenza (artt. 287 e 288 c.p.c.).

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