Provvedimenti del giudice istruttore
Testo dell'Articolo
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [80 bis disp. att.](1).Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [225, 272, 279 c.p.c.].Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito(2).Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui(3).Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Note e Annotazioni
(1) Nel caso in cui il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun mezzo di prova, egli si limiterà a svolgere la sola attività preparatoria della causa, che consiste nella verifica della regolarità dell'atto introduttivo e della costituzione delle parti. L'ipotesi del primo comma si verifica quando: il g.i. abbia giudicato le istanze istruttorie presentate dalle parti superflue, inammissibili o irrilevanti; la lite può essere decisa su base meramente documentale; si devono risolvere esclusivamente questioni di diritto, poiché i fatti sono al contrario pacifici e non contestati.
(2) Il giudice istruttore, dice la norma, può rimettere la causa in decisione anche separatamente per la soluzione di una questione preliminare di merito o di rito, o per altre questioni pregiudiziali: ma la sua valutazione non è affatto vincolante per il collegio giudicante, che può riaprire l'istruttoria laddove lo ritenga necessario (art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c.).
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) Comma così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995, con eliminazione del potere del g.i. di rimettere le parti al collegio anche per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova. Il testo previgente recitava: "Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178".
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