Sulle domande e sulle eccezioni delle parti (1), il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi (2) di pronunciarli entro i cinque giorni successivi (3).

La norma in esame fa applicazione del generale principio di oralità, in base al quale le questioni prospettate dalle parti dovrebbero essere di preferenza discusse e risolte in udienza. Al giudice è comunque concessa la possibilità di riservarsi per la decisione: di tale facoltà, come noto, è fatta larga applicazione nella prassi.

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(1) La norma fa esclusivo riferimento alle domande ed eccezioni di natura istruttoria.

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(3) Il termine di cinque giorni dato al giudice istruttore per lo scioglimento della riserva è meramente ordinatorio. Nella prassi esso è sistematicamente disatteso, con conseguente allungamento dei tempi del processo.

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