Tentativo di conciliazione
Testo dell'Articolo
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 (1).Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione(2), nel rispetto del calendario del processo(3).Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [88 disp. att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [474 c.p.c.](4).
Spiegazione e Ratio Legis
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. "In presenza di una ordinanza del Giudice Civile di audire personalmente le parti ai sensi dell’art 185 cpc se l’ATTORE o un CONVENUTO risiede all'estero od a svariate centinaia di Km della circoscrizione del Tribunale può avvalersi dell’art 203 cpc? "
Note e Annotazioni
(1) La l. 263/2005 ha aggiunto un nuovo primo comma all'art. 185 che ricalca il secondo comma del previgente art. 183 del c.p.c.. Tale scelta legislativa evidenzia il collegamento tra la comparizione personale delle parti e la conciliazione, che il giudice dovrebbe "provocare". In ogni caso, il giudice può disporre già in prima udienza la comparizione delle parti finalizzata alla loro conciliazione.
(2) Il tentativo di conciliazione è soggetto a discrezionale rinnovo da parte del giudice solo nella fase istruttoria, non oltre la rimessione della causa al collegio. In appello, esso è ammesso espressamente dal terzo comma dell'art. 350 del c.p.c.. Per la sua natura di giudizio di mera legittimità e non sul fatto, nel giudizio dinnanzi alla corte di cassazione è invece escluso. Un eventuale accordo delle parti raggiunto autonomamente in tale fase del giudizio ne comporterà l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
(3) I commi 1 e 2 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) La conciliazione delle parti comporta l'estinzione del giudizio. È richiesta a tal fine l'emanazione di una apposita ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo oppure una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso. Il verbale di conciliazione (v. 126 c.p.c.) è disciplinato in maniera dettagliata dall'art. 88 disp. att. Quanto al giudice di pace, l'art. 322 del c.p.c. prevede che l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa venga proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace; mentre negli altri casi ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
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