All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni(9).Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo(8).

L'epocale riforma introdotta dalla l. 80/2005 e dalla l. 263/2005 ha accorpato in un'unica udienza le attività che venivano svolte precedentemente in tre momenti diversi (artt. 180, 183 e 184) e ha dato vita ad una udienza di comparizione e trattazione ibrida, seguita dallo scambio di scritti defensionali che nella pratica costituiscono ormai prassi consolidata. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) L'intero articolo è stato modificato dal D.L. 35/2005 e dalla l. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

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(2) Il giudice è tenuto a indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in quanto egli non può decidere la lite sulla base di questioni di tale tipo che non siano state previamente sottoposte all'attenzione delle parti. Alcune questioni rilevabili d'ufficio sono il difetto di giurisdizione (v. 37 c.p.c.); la litispendenza (v. 39 c.p.c.); la connessione (v. 40 c.p.c.).

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(3) L'attuale quinto comma è identico al quarto della precedente formulazione dell'art. 183. Esso consente all'attore di adeguare le proprie difese (art. 24 Cost.) in conseguenza di quelle proposte dal convenuto. Quindi, egli potrà proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti al contenuto della comparsa di risposta del convenuto (c.d. mutatio libelli): di fatto egli potrà introdurre nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi nel giudizio, ampliando il thema decidendum. Inoltre, l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo (artt. 106 e 269 terzo comma, c.p.c.), se tale esigenza è sorta dalle difese del convenuto (ad esempio, il convenuto ha indicato una terza persona come titolare del diritto oggetto della causa, il c.d. terzo pretendente). Tali poteri dell'attore devono essere esercitati a pena di decadenza nella prima udienza ex art. 183 del c.p.c..

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(5) La legge 353/1990 aveva previsto la previa autorizzazione del giudice alle parti per poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Con successiva legge del 20.12.1995 di conversione del d.l. n. 432/1995 ogni riferimento a tale autorizzazione è stato eliminato.

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(6) Il giudice, su semplice richiesta di entrambe o di una delle parti, è tenuto a concedere un termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Le tre memorie, che vanno depositate rispettivamente a distanza di 30, 30 e 20 giorni, presentano i seguenti contenuti: 1) la prima consente di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (ius variandi e poenitendi, esercitabile anche in prima udienza). Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, parte della dottrina ritiene che le parti possano proporre domande ed eccezioni nuove; 2) la seconda permette di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte; proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime; indicare mezzi di prova e produrre documenti nuovi o non già proposti negli atti introduttivi; 3) l'ultima memoria va utilizzata per indicare i mezzi di prova contraria.

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(7) Ultimo comma abrogato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.

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(8) Disposizione completamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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(9) Al comma 5, le parole "inclusa quella" hanno sostituito le precedenti "sino a quella" per effetto dell'art. 3, comma 2, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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