All'atto della costituzione dell'attore [165 c.p.c.] o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166 c.p.c.], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [38, 71, 72, 80 disp. att.] (1)(3).Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate[72, 73, 76, 89, 96, 111, 123 bis, 126 disp. att.] (2)(3).

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. “Alla fine di un processo di fronte al Giudice di Pace, il mio avvocato scrive una lettera di protesta al Presidente del Tribunale e al CSM. Riceveremo poi una risposta dal CSM, ( nessuna notizia nuova in particolare ). Successivamente avviene il processo di appello, e anche in quel caso la sentenza è sfavorevole e durante il processo però ci vengono negate quasi tutte le stesse cose che avevamo chiesto al GdP, a parte ascoltare un testimone, sulla base del quale ( testimonianza poco chiara e ambigua ) viene confermata la sentenza di primo grado. Nel fascicolo NON ESISTE TRACCIA della lettera di protesta, che però è al protocollo della Presidenza. Nell'ambito del possibile giudizio in Cassazione, vorrei sapere se l'operato ( sconosciuto ) che ha svolto il Presidente, doveva esser depositato nel fascicolo del GdP che è andato in appello. Fascicolo e Azione di sorveglianza sul lavoro del GdP dovevano rimanere separati come è avvenuto ?”

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(1) Eventuali irregolarità della nota di iscrizione a ruolo o l'omesso deposito della stessa non comportano l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti se la nota sia comunque tale da consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito.

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(2) Il fascicolo d'ufficio contiene sia l'originale degli atti dell'ufficio che la copia di tutti gli atti di parte, così che il giudice o le parti stesse possano prenderne conoscenza o visione anche qualora i fascicoli di parte non siano presenti in quanto ritirati.

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(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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