Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali (1) (2) (3).Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (4).I giorni festivi (5) si computano nel termine.Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (6) (7).La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa(8).

La norma in commento indica la disciplina del calcolo dei termini che si applica a tutti i termini, perentori ed ordinatori, previsti dal codice di rito. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La norma riporta l'espressione giorno iniziale, ovvero il dies a quo, da intendersi quello nel quale è accaduto il fatto da cui comincia a decorrere il termine.

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(2) Nel calcolo dei termini a giorni o ad ore si deve escludere il giorno o l'ora iniziali. Diversamente, deve essere calcolato il giorno iniziale, ovvero il dies ad quem, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine.

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(3) Ci sono poi delle ipotesi in cui il legislatore stabilisce un termine indicando un certo numero di giorni liberi: in tale ipotesi non si dovrà computare nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Tipico esempio è il termine per comparire di cui all'art.163bis.

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(4) Quando i termini vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, indipendentemente dal fatto che l'anno sia bisestile.

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(6) Ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.

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(7) I termini processuali vengono sospesi ai sensi della legge 7-10-1969, n. 742, la quale dispone la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, allo scopo di garantire un periodo di ferie anche ai difensori, nel quale siano liberi da preoccupazioni su eventuali scadenze. I termini, pertanto, riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza, se un termine cade nel periodo di sospensione, dovranno essere computati 45 giorni in più. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge richiamata i processi nei quali l'urgenza ha un rilievo particolare come le cause di alimenti; le controversie individuali di lavoro e quelle previdenziali; i procedimenti cautelari e di opposizione all'esecuzione; i giudizi di sfratto e di dichiarazione e revoca del fallimento.

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(8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

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