Prorogabilit� del termine ordinatorio
Testo dell'Articolo
Il giudice, prima della scadenza (1), può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato (2).
Spiegazione e Ratio Legis
La proroga è consentita solo nel caso di termine ordinatorio che non sia scaduto e non può superare la durata del termine originario. La richiesta di proroga deve essere avanzata con istanza di parte prima che sia scaduto il relativo termine e si ritiene che possa essere validamente concessa con provvedimento del giudice pronunciato anche successivamente alla scadenza del termine (ciò è stato affermato in considerazione del pericolo di gravare le parti delle conseguenze di un eventuale ritardo nel provvedere). L’illegittimità della proroga non tempestiva del termine ordinatorio inutilmente scaduto è rilevabile d’ufficio. Qualora il termine ordinatorio venga fatto scadere senza la previa presentazione di un’istanza di proroga, si verificheranno gli stessi effetti preclusivi prodotti dalla scadenza del termine perentorio. La seconda parte della norma prevede un’ulteriore proroga, oltre la prima, nel caso in cui ricorrano motivi particolarmente gravi che siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento in forza del quale viene concessa, il quale ha natura discrezionale.
Note e Annotazioni
(1) L'opinione dottrinale prevalente ritiene che per la validità della proroga sia sufficiente che venga proposta l'istanza di parte prima della scadenza, non occorrendo che il provvedimento del giudice venga emesso prima di tale scadenza.
(2) La decorrenza del termine ordinatorio senza una previa richiesta di istanza di proroga determina le stesse conseguenze preclusive derivanti dall'inosservanza dei termini perentori.
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