I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (1).La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma(2).

La norma in esame sancisce il divieto di proroga e di abbreviazione dei termini perentori da parte del giudice. Anche la decadenza dovuta al mancato rispetto del termine è una conseguenza, di regola, irrevocabile. Fa eccezione a tale conseguenza, la rimessione nei termini, ovvero la concessione di nuovi termini, istituto che è stato recentemente modificato dalla legge 69/2009. Il secondo comma dell'articolo in commento consente infatti alla parte che è incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile, di rivolgersi al giudice al fine di richiedere di essere rimessa in termini. La modifica di tale comma ha abrogato la previsione di cui all'art. 184 bis del c.p.c., e la nuova collocazione dell'istituto de quo ha reso così più evidente la sua natura generale. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La norma fa espresso divieto al giudice di ridurre o prorogare i termini perentori. Inoltre, la dottrina prevalente ritiene che il divieto operi per il giudice anche in caso di forza maggiore o caso fortuito non imputabili comunque alle parti.

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(2) Questo comma è stato così modificato dalla legge 69/2009 che ha così abrogato l'art. 184 bis del c.p.c.. La nuova collocazione dell'istituto della rimessione in termini determina con evidenza il carattere generale dell'istituto stesso. Le cause che consentono la rimessione in termini, non imputabili alla parte, sono quelle dovute a ragioni di forza maggiore o inadeguatezza del termine.

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