I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (2).

La norma indica il termine processuale, quale arco di tempo che la legge prevede per il compimento di un atto. Infatti, la funzione del termine da un lato è quella di agevolare i soggetti processuali nel compimento degli atti offrendo un adeguato spazio di tempo e dall'altro di consentire una sufficiente concentrazione delle attività processuali al fine di un più ordinato e celere svolgimento del processo. Il nostro ordinamento prevede termini legali, ovvero quelli espressamente previsti dalla legge, e termini giudiziali, cioè disposti dal giudice. I primi, a loro volta, si distinguono in dilatori, quando fissano il momento prima del quale un atto non può essere compiuto, e termini acceleratori, quando indicano il momento entro il quale un atto può essere o deve essere compiuto. Infine, questi si distinguono ulteriormente in ordinatori, rivolti a regolare l'attività processuale in vista del normale andamento del processo, e perentori, che impongono di compiere l'atto entro un determinato termine a pena di decadenza. Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

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(1) La legge attribuisce al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti, come ad esempio la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio (art.102 e 331); la fissazione del termine per l'integrazione dei modi di deduzione della prova per testi (art.244); o infine del termine per la riassunzione della causa (art.307, III comma). Nel caso in cui il giudice stabilisca arbitrariamente un termine questo non ha alcuna rilevanza.

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(2) Il comma in analisi sancisce il principio generale della presunzione del carattere perentorio dei termini previsti per il compimento di atti processuali, nel senso che i termini non possono essere ritenuti perentori se non vengono espressamente qualificati come tali dalla legge. Infatti, la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge, oppure può essere desunta dallo scopo e dalla funzione che il termine adempie.

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