(1)Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte(2), detraendone i debiti(3). Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione(4) [562, 737 ss. c.c.], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537 c.c.].

La norma in esame individua le operazioni necessarie per determinare la disponibile, impedendo che le donazioni fatte in vita dal de cuius possano compromettere i diritti dei legittimari. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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(1) La norma descrive come debba essere determinata la porzione disponibile e quella riservata ai legittimari, attraverso la c.d. riunione fittizia. L'operazione consiste nell'individuare il relictum (v. nt. 2), sottrarre ad esso i debiti (v. nt. 3) e aggiungere il donatum (v. nt. 4). L'aggettivo "fittizia" viene usato in quanto la riunione non determina un aumento del patrimonio ereditario, rivestendo solo un carattere contabile.

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(2) Rientrano nel relictum anche i beni oggetto del legato di specie (v. art. 649 del c.c.), quelli oggetto di trasferimenti simulati (v. art. 1414 del c.c.), poiché essi sono solo apparentemente usciti dal patrimonio ereditario, e i crediti.

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(3) Sono inclusi anche quelli sorti a causa della morte (es. le spese funebri, le spese per la pubblicazione del testamento etc.), quelli verso i legittimari e quelli sottoposti a condizione risolutiva (non quelli sospensivamente condizionati).

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(4) Vanno computate le donazioni oggetto di simulazione relativa, in quanto tali beni non fanno più parte del patrimonio ereditario ma non quelle oggetto di simulazione assoluta, poiché in tal caso i beni sono ancora ricompresi all'interno del patrimonio del defunto.

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