Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].

La volontà legislativa è quella di applicare all'illecito aquiliano, in tema di valutazione del danno, la medesima disciplina dettata per l'illecito contrattuale ma in modo più blando, stante il mancato richiamo dell'art. 1225 c.c., e ciò in quanto mentre l'illecito extracontrattuale esige l'assenza di un precedente contatto tra le parti, quello contrattuale lo presuppone, cosicché sono rilevanti anche i danni colposi non prevedibili. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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(1) Tale norma specifica che il danno patrimoniale consta del c.d. danno emergente (cioè le perdite economiche che il soggetto subisce) e del c.d. lucro cessante (che indica il mancato guadagno) che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

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(2) L'articolo richiamato ammette una valutazione equitativa del pregiudizio ogni volta che non sia possibile stabilirne la misura precisa.

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(3) Tale norma disciplina al primo comma il concorso di colpa del danneggiato, stabilendo che quando questo incide sulla causazione dell'evento il risarcimento deve essere diminuito; al secondo comma, invece, tratta l'ipotesi in cui la condotta aggravi i danni e sancisce che non sono risarcibili quelli evitabili con la diligenza ordinaria.

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(4) Si noti che la norma non richiama l'art. 1225 del c.c., che stabilisce che, salvo il caso di dolo, sono risarcibili solo i danni prevedibili. Pertanto, l'illecito aquiliano ammette la risarcibilità tanto del pregiudizio prevedibile che di quello non prevedibile.

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