Quando il danno alle persone ha carattere permanente(1) la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele(2).

La norma si basa sul principio di riparazione in natura del danno ed esprime il concetto per cui se il pregiudizio è continuativo il miglior risarcimento è, del pari, quello che si protrae nel tempo. Proprio questo protrarsi nel tempo, inoltre, ha spinto il legislatore a consentire di accompagnare la pronuncia a delle cautele, volte a rafforzare la posizione del danneggiato. Liquidazione del danno Norma assolutamente nuova, che si richiama all'art. 21 della vigente legge sugli infortuni, modellatasi, con speciali caratteristiche, sui principii della Convenzione di Ginevra del 1925. Per la legge infortunistica il sistema d'indennizzo con rendita è tassativo (art. 21 n. 2), e sono note le opposizioni che la norma sollevò, per quanto giustificata dal duplice criterio, di rendere l'indennizzo aderente il più possi­bile alla misura effettiva del danno perchè si ottenga un maggior rendimento sociale delle categorie lavoratrici, e di dare un'assistenza permanente all'ope­raio, che, in possesso, invece, di una somma globale, eventualmente dissi­pandola cadrebbe in miseria. Siffatte ragioni non parvero sussistere, in massima, pei danni cagionati da fatto illecito, onde la forma di liquidazione in rendita vitalizia è demandata alla potestà del giudice, che valuterà, caso per caso, se essa giovi al dan­neggiato, o se non sia meglio per costui riscuotere una somma capitale, onde, se minorato nella sua attività professionale, od impedito addirittura ove il danno permanente sia alla persona, possa con un capitale adeguato, darsi ad altra attività, che richieda spese d'impianto, e simili. Si terra anche conto delle condizioni economiche del danneggiante. È ovvio che se la liquidazione sia fatta sotto forma di rendita vitalizia si dovranno disporre le opportune cautele pel soddisfacimento, e ciò la norma espressamente detta. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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(1) Si tratta del danno, non patrimoniale, alla salute fisica del soggetto suscettibile di accertamento medico legale.

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(2) Ad esempio, costituendo un'ipoteca (2808 c.c.) su un immobile di chi è tenuto al risarcimento.

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