Responsabilit� solidale
Testo dell'Articolo
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone(1), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno(2).Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Spiegazione e Ratio Legis
La solidarietà (1292 ss. c.c.) dei responsabili dell'illecito è posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio. A questa ultima finalità risponde anche la presunzione di pari colpa di cui all'ultimo comma. Invece, nei rapporti interni tra coobbligati vige la regola della parziarietà dell'obbligazione (1298 c.c.) con la quale il legislatore vuole che ciascun soggetto risponda in proporzione al proprio apporto causale al fatto. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Note e Annotazioni
(1) Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
(2) Diverso è il caso in cui a cagionare l'evento concorra la condotta del danneggiato: in tal caso si applica l'art. 1227 c.c., comma 1, espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c.. Ipotesi ancora differente è quella in cui tale condotta non incide sul verificarsi del danno, ma lo aggrava. In tal caso non sono risarcibili i pregiudizi che il danneggiato avrebbe potuto evitare (1227, comma 2 c.c.).
Hai bisogno di calcolare termini processuali?
Usa i nostri strumenti gratuiti per avvocati