Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Testo dell'Articolo
(1)(2)Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [565 c.c.], nel concorso di legittimari [536 ss. c.c.] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [558 c.c.] nei limiti in cui � necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali per� devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virt� di donazioni o di legati(3) [735, 746 c.c.].
Spiegazione e Ratio Legis
La scelta di ridurre per prime le quote degli eredi legittimi si giustifica poiché su di esse il de cuius non ha espresso alcuna volontà, a differenza di quanto accade per le disposizioni testamentarie e le donazioni. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Note e Annotazioni
(1) L'azione di riduzione ha carattere personale, in quanto si rivolge contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari. Ha la funzione di rendere inefficaci nei confronti degli attori le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla quota di legittima di questi.
(2) Ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono: - prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.); - poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.); - infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).
(3) Esempio: Tizio muore senza aver fatto testamento, lasciando come unici eredi suo padre Caio e suo fratello Sempronio. Il patrimonio ereditario è di 200, mentre le donazioni fatte in vita ammontano a 400. In base alle norme sulla successione legittima, Caio e Sempronio avrebbero diritto ciascuno a 1/2 dell'eredità, ossia a 100 ciascuno. Tuttavia Caio è anche un legittimario e, in quanto tale, avrebbe diritto ad 1/3 del patrimonio ereditario, ossia ad 1/3 del relictum (200) più il valore delle donazioni (400), e quindi a 200 (400 + 200 = 600 / 3 = 200). Per effetto della norma in commento, gli ulteriori 100 a cui ha diritto Caio si ottengono dalla riduzione della quota dell'erede legittimo Sempronio.
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