Comportamento secondo correttezza
Testo dell'Articolo
(1)Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.](2).
Spiegazione e Ratio Legis
Il dovere di correttezza si fonda sul principio di solidarietà sociale, previsto dall'art. 2 Cost., che impone, in particolare, ai soggetti dell'obbligazione un dovere reciproco di collaborazione. Il principio trova importanti applicazioni anche in materia di trattative (v. 1337 c.c.), interpretazione (v. 1366 c.c.) ed esecuzione (v. 1375 c.c.) del contratto, e va distinto dalla diligenza (v. 1176 c.c.). (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Note e Annotazioni
(1) Art. così modificato ex art. 3, comma 2, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
(2) L'articolo fa riferimento al concetto di correttezza, a cui può affiancarsi quello di buona fede in senso oggettivo, cioè il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Entrambi i concetti sono generici, privi di contenuto specifico, che deve essere loro attribuito dal giudice in sede di definizione dei casi concreti a lui sottoposti. Da tali clausole derivano: per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse del creditore; per il creditore il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l'adempimento sia per quest'ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.
Hai bisogno di calcolare termini processuali?
Usa i nostri strumenti gratuiti per avvocati