A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli(1) [548 c.c.].Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare(2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni(3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli(4) [566 c.c.].

Riservando al coniuge, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione e di uso rispettivamente sulla residenza familiare e sui mobili che la corredano, la norma vuole preservare la sfera degli affetti del coniuge superstite, consentendo a questo di continuare a vivere nella casa familiare. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 263 Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.

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(1) Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio. Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.

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(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case. La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.

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(3) Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.

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(4) I diritti d'uso e d'abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.

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