Salvo quanto disposto dall'articolo 542(1) se il genitore lascia un figlio solo(2), a questi è riservata la metà del patrimonio.Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli(2)(3).[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542, 566 c.c.]](4).

In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, alla L. 10 dicembre 2012, n.219 e al D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 la norma accorda i medesimi diritti successori ai figli, siano essi legittimi o naturali. Il sistema della quota variabile è stato scelto per la legittima dei figli in base a varie considerazioni. In particolare, nei casi di concorso di legittimari di classi diverse, è stata attribuita a tutti complessivamente una quota del patrimonio del defunto, assicurando in tal modo l'intangibilità della porzione disponibile. La quota riservata ai figli, quando non concorrano con altri legittimari, è di metà o due terzi del patrimonio del genitore, a seconda che i figli siano rispettivamente uno oppure due o più; di conseguenza, la porzione disponibile è, a seconda che si avveri l’una o l'altra ipotesi, di metà o di un terzo del patrimonio. È appena il caso di notare che, nonostante la lettera della legge, il variare della legittima dipende non dal numero dei figli lasciati dal testatore, bensì da quello dei figli che effettivamente vengono alla successione. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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(1) L'articolo in commento stabilisce la quota spettante ai legittimari qualora al de cuius succeda uno o più figli. Se con essi concorre anche il coniuge si applica quanto previsto dall'art. 542 del c.c..

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(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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(3) La quota di legittima riservata ai figli si calcola con il sistema della c.d. "quota mobile", ossia variabile a seconda del numero dei figli che succedono. Se al de cuius succede un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio. Se i figli sono più d'uno, ad essi sono riservati 2/3 del patrimonio. Tale quota deve essere divisa in parti uguali tra tutti i figli; se uno di essi rinuncia all'eredità, non si calcola ai fini della determinazione della quota di legittima. Esempio: Tizio, vedovo, muore lasciando due figli, Caio e Sempronio; se Caio rinunzia all'eredità, a meno che non operi il diritto di rappresentazione in favore dei suoi discendenti, Sempronio ha diritto solo a metà del patrimonio ai sensi del comma 1 dell'art. 537 del c.c., e non a due terzi (comma 2).

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