Legittimari
Testo dell'Articolo
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti(1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli(2)(3), gli ascendenti(4).Ai figli sono equiparati gli adottivi(2)(5) [291 ss, 304 c.c.].A favore dei discendenti dei figli(2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli(2)(2)(6).
Spiegazione e Ratio Legis
Le norme che regolano la successione dei legittimari tutelano il coniuge, i figli e i genitori del de cuius, riservando loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata. Si ritengono in tal modo correttamente bilanciate, da un lato, la tutela della famiglia (v. art. 29 Cost.), dall'altro, la liberta di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (v. art. 587 del c.c.). (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Note e Annotazioni
(1) Per esempio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione che godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto al momento dell'apertura della successione (v. art. 548 del c.c.).
(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Sia quelli riconosciuti da uno o da entrambi i genitori (v. art. 250 del c.c.) che quelli giudizialmente dichiarati figli naturali (v. art. 269 del c.c.).
(4) Tali soggetti prendono il nome di legittimari.
(5) Legittimari sono solo i figli adottati quando erano minori di età, che instaurano un rapporto di parentela (v. art. 74 del c.c.) con la famiglia dell'adottante.
(6) Qualora i figli del de cuius non possano o non vogliano accettare l'eredità subentrano nel diritto alla legittima i loro discendenti. La norma è diretta ad evitare che il testatore impedisca la successione dei discendenti per rappresentazione disponendo una sostituzione (v. art. 688, 467 del c.c.).
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