L'eredità si devolve per legge [565 c.c.] o per testamento [587 c.c.](1).Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria(2).Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536 c.c.](3).

La disposizione stabilisce, in primo luogo, che la vocazione testamentaria prevale su quella legittima, salvo che attraverso la prima non vengano lesi i diritti dei legittimari. In secondo luogo si afferma che le due tipologie di vocazione possono concorrere nell’ambito della medesima successione. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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(1) Aperta la successione, occorre stabilire se quest’ultima verrà regolata dalle norme sulla successione legittima o testamentaria. Si parla in proposito di vocazione legittima o testamentaria.

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(2) Le norme sulla vocazione legittima hanno carattere residuale rispetto a quelle sulla vocazione testamentaria, trovando le prime applicazione solo ove manchi un testamento o quest’ultimo disponga soltanto di alcuni beni o laddove l’intero atto o singole disposizioni di esso siano invalide o inefficaci.

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(3) Il potere del de cuius di disporre per testamento è sottoposto a dei limiti: vi sono, infatti, dei soggetti, c.d. legittimari, a cui deve essere riservata una quota di patrimonio individuata dalla legge a secondo dei casi.

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