Danni non patrimoniali
Testo dell'Articolo
Il danno non patrimoniale(1) deve essere risarcito(2) solo nei casi determinati dalla legge.
Spiegazione e Ratio Legis
Per lungo tempo si è interpretata restrittivamente la norma in esame (c.d. tipicità dell'illecito), ritenendo che essa si riferisse solo al caso di danno da reato (185 c.p., 2) e che la ratio giustificatrice fosse da ravvisarsi nel fatto che in caso di reato il pregiudizio è maggiore e, quindi, meritevole di migliore tutela. Tuttavia, oggi si ritiene che l'illecito sia atipico e che il danno non patrimoniale debba essere risarcito ogni volta che l'illecito incide su valori della persona garantiti costituzionalmente. Pertanto, il limite di cui ai casi di legge è inteso come rinvio alle norme della Costituzione. (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Note e Annotazioni
(1) Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana. La Suprema Corte, inoltre, con le storiche "sentenze di San Martino", ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).
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