In mancanza di usi contrari(1), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale(2) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi(3).

La norma è volta a preservare il debitore dalla possibile usura (644 c.p.): ecco perchè stabilisce che la capitalizzazione degli interessi può avvenire solo in base a precisi presupposti di legge. (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941) 35 L'anatocismo è rimasto regolato (art. 18) come al­l'art. 103 progctto della Commissione reale, che ha innovato all'art. 1232 cod. civ. solo in quanto ha consentito la capita­lizzazione semestrale anziché annuale degli interessi. Questa riduzione di periodo è da accogliere, perché il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rile­vante, che il creditore potrebbe utilizzare come capitale; la riduzione perciò non comporta il pericolo di usura. Rimangono integre le eccezioni di cui al primo capo­verso dell'art. 1232 cod. civ., che l'art. 18 specifica come riser­va, non soltanto degli usi del commercio, ma anche delle disposizioni particolari di altre leggi.

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(1) Deve trattarsi di usi normativi.

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(2) Da intendersi come la domanda volta a chiedere gli interessi sugli interessi.

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(3) Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

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