I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224](1), salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento(2)(3).

La norma prevede i c.d. interessi corrispettivi che trovano la loro giustificazione nel fatto che il debitore gode di una somma di denaro del creditore. Fanno eccezione alla regola i crediti per fitti e pigioni poiché essi sono dovuti a corrispettivo del godimento di diritti primari: si è, scelto, quindi, di non creare un'eccessiva difficoltà per questa categoria di debitori. Altra eccezione è prevista nel comma tre ed è dovuta al fatto che in tal caso il mancato introito degli interessi è una sorta di contrappeso al godimento gratuito del bene. (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941) 29 Quella degli interessi è una tipica figura di prestazione la cui importanza ben giustifica una disciplina organica separata dalla disciplina delle prestazioni pecuniarie. Si è cercato, per quanto era possibile, di unificare il regime degli interessi per debiti commerciali e di quelli relativi a debiti civili; e, mentre si è ritenuto di potere rendere unico il tasso (art. 15) e la decorrenza (art. 17), si è creduto di mantenere la distinzione, per quel che attiene alla forma del patto di interessi in misura ultralegale (art. 15 ult. cpv.) e all'anatocismo (art. 18).

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(1) Gli interessi corrispettivi sono dovuti anche al creditore di somme concesse a mutuo (1815 c.c.) o lasciate, comunque, a terzi (v. 1782 c.c.).

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(2) Ad esempio, Tizio riceve da Caio un immobile in comodato (contratto naturalmente gratuito, v. 1803 c.c.) e vi apporta migliorie, continuando ad abitarvi. Caio dovrà rimborsare a Tizio la somma spesa per le migliorie, ma senza interessi. Ciò in quanto l'uso gratuito è già di per sé un vantaggio e la previsione anche degli interessi comporterebbe un ingiustificato arricchimento (2041 c.c.).

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(3) Oltre agli interessi corrispettivi, si individuano, in base alla funzione svolta, gli interessi compensativi, dovuti al creditore nelle obbligazioni di valore quale sorta di compenso per il c.d. danno da ritardo (1277 c.c.) e gli interessi moratori, dovuti dal debitore per il solo fatto di essere in mora (1224 c.c.).

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