Costituzione in mora
Testo dell'Articolo
Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943](1) mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; 160](2).Non è necessaria la costituzione in mora(3): 1) quando il debito deriva da fatto illecito(4); 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460](5); 3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore(6). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta(7).
Spiegazione e Ratio Legis
La mora costituisce una situazione ben precisa a cui il legislatore ricollega determinati effetti. Presupposto affinché si verifichi è il ritardo del debitore nell'adempiere: contro questo ritardo il creditore può tutelarsi provocandone la mora, al fine di far gravare sul debitore le conseguenze negative del ritardo, fermo restando che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione. In taluni casi, poi, il legislatore stabilisce che la costituzione in mora non è nemmeno necessaria, a causa del comportamento del debitore o in considerazione del fatto costitutivo dell'obbligazione. (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Note e Annotazioni
(1) La mora deve essere distinta dal semplice ritardo, il quale produce conseguenze giuridiche, quale, ad esempio il diritto al risarcimento del danno, diverse da quelle che derivano dalla mora. La mora può seguire diverse vicende, provocate dal comportamento delle parti: la mora può essere purgata, cioè eliminata, in caso di adempimento; interrotta, se il creditore rifiuta, senza motivo, l'adempimento; cancellata se il debitore ottiene un nuovo termine per estinguere l'obbligazione; sospesa se il creditore, dopo averla provocata, la tollera.
(2) Presupposti della mora sono: il ritardo nell'adempimento, la sua imputabilità al debitore, l'intimazione, ove questa sia necessaria, per iscritto. L'intimazione per iscritto configura la "mora ex persona".
(3) In questo caso si ha "mora ex re".
(4) Se l'obbligazione sorge da illecito prevale l'esigenza di una riparazione immediata.
(5) La dichiarazione del debitore rende superflua l'intimazione.
(6) Nel caso di obbligazioni portabili (1182 c.c.) il creditore deve limitarsi a ricevere la prestazione al proprio domicilio per cui sarebbe superflua ogni sua ulteriore iniziativa. Diverso è il caso di obbligazione chiedibile, in cui il creditore deve agire per ottenere l'adempimento (1182 c.c.).
(7) In questo caso si presume che gli eredi possano non sapere dell'obbligazione: pertanto devono ricevere l'intimazione formale ed hanno un breve ulteriore periodo di tempo per poter adempiere senza incorrere nella mora.
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