Calcolo Termini Impugnazioni
Calcola i termini per appello, cassazione, revocazione e controricorso. Gestione automatica della sospensione feriale, festivi e termine lungo.
Art. 325 c.p.c. - Dalla notifica della sentenza
Data dalla quale decorre il termine (notifica)
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Termini delle Impugnazioni Civili
Le impugnazioni civili ordinarie (appello e cassazione) sono soggette a termini perentori il cui mancato rispetto determina l'inammissibilita' del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Appello Civile (art. 325-327 c.p.c.)
| Termine breve | 30 giorni dalla notifica della sentenza |
| Termine lungo | 6 mesi dalla pubblicazione (se non notificata) |
| Parte all'estero | Termini raddoppiati (60 gg / 1 anno) |
Ricorso per Cassazione (art. 325-327 c.p.c.)
| Termine breve | 60 giorni dalla notifica della sentenza |
| Termine lungo | 6 mesi dalla pubblicazione (se non notificata) |
| Controricorso | 40 giorni dalla notifica del ricorso |
| Memoria 378 c.p.c. | 20 giorni prima dell'udienza |
Revocazione (art. 395-398 c.p.c.)
| Revocazione ordinaria | 30 giorni dalla notifica sentenza |
| Revocazione straordinaria | 30 giorni dalla scoperta del vizio (max 5 anni) |
Sospensione Feriale
I termini per le impugnazioni sono soggetti alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto (L. 742/1969). Durante questo periodo i termini processuali sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1 settembre.
Procedimenti Esclusi dalla Sospensione Feriale
- Controversie di lavoro e previdenza
- Procedimenti cautelari urgenti
- Procedimenti in materia di famiglia
- Procedimenti possessori
- Opposizione all'esecuzione
Decorrenza dei Termini
Il termine breve decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza (art. 326 c.p.c.). Il termine lungo decorre dalla data di pubblicazione della sentenza (deposito in cancelleria).
Conseguenze del Mancato Rispetto
Il mancato rispetto dei termini per le impugnazioni comporta:
- Inammissibilita' dell'impugnazione
- Passaggio in giudicato della sentenza
- Nessuna possibilita' di sanatoria (termine perentorio)
L'unico rimedio e' la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) in caso di decadenza per causa non imputabile alla parte.
Domande Frequenti
Quanti giorni ho per fare appello civile?▼
Il termine breve per l'appello civile e' di 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.). Se la sentenza non viene notificata, il termine lungo e' di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Si applica la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.
Qual e' il termine per il ricorso in Cassazione?▼
Il termine per il ricorso in Cassazione e' di 60 giorni dalla notifica della sentenza d'appello (art. 325 c.p.c.). Il termine lungo, in assenza di notifica, e' di 6 mesi dalla pubblicazione. Si applica la sospensione feriale.
La sospensione feriale si applica alle impugnazioni?▼
Si, la sospensione feriale (1-31 agosto) si applica a tutti i termini per le impugnazioni civili ordinarie. Sono esclusi i procedimenti in materia di lavoro, previdenza, famiglia e i procedimenti cautelari urgenti.
Cosa succede se l'appello e' tardivo?▼
L'appello proposto oltre il termine viene dichiarato inammissibile per tardivita' e la sentenza di primo grado passa in giudicato. L'unico rimedio possibile e' la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) per cause non imputabili alla parte.
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